Sabato 11 Giugno 2016 19:41 |
Appalti e Contratti/Problematiche generali |
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Riparametrazione dei punteggi e valutazione dell'anomalia |
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Sentenza T.A.R. Lazio - Roma n. 6672 del 10/06/2016 |
Avvocato Valentina Magnano S.Lio
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N. 06672/2016 REG.PROV.COLL.
N. 04374/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4374 del 2016, proposto da:Â
Soc A. Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, Adriana Amodeo, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Cancrini & Partners in Roma, piazza San Bernardo, 101;
contro
Comune di Lanuvio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Piccinni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via G.G. Belli, 39;
nei confronti di
C. Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Manzi, Francesco Silvio Dodaro, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, Via F. Confalonieri, 5;Â
Soc D. Spa,Â
Soc S. Spa;
per l'annullamento
della determinazione n. 60 dell’8 marzo 2016 recante l’aggiudicazione definitiva dell'appalto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e servizi di igiene urbana nel comune di Lanuvio a favore di C.;
della graduatoria definitiva;
di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale;
e per ottenere il risarcimento dei danni.
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Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lanuvio e di Soc C. Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO e DIRITTO
Ritenuto in fatto
che la società  A. S.p.A. ha partecipato alla procedura per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali, indetta dal Comune di Lanuvio, collocandosi al terzo posto della graduatoria finale;
che con il ricorso in esame, la società chiede l’annullamento della aggiudicazione definitiva (di cui alla determinazione del responsabile del settore, n. 60 dell’8 marzo 2016) per invalidità derivata dalla illegittima ammissione alla procedura di gara delle società aggiudicataria (C. S.p.A.) e del concorrente secondo classificato (costituendo RTI composto da D. S.p.A. e da S. S.p.A.);
che la domanda di annullamento è sorretta, in via principale, da due motivi di ricorso:
1) violazione del disciplinare di gara (paragrafo 8.2., lettera b), nonché dell’art. 41 del d.lgs. n. 163/2006 (codice contratti pubblici), con riferimento al requisito economico-finanziario richiesto dalla lex specialis per la partecipazione, costituito dall’aver conseguito negli ultimi tre esercizi precedenti la data di pubblicazione della gara un fatturato globale annuo di impresa non inferiore a € 14.000.000,00; requisito che l’aggiudicataria non A. ebbe dimostrato di possedere;
2) violazione del bando di gara (paragrafo 8.1., lettera f), nella parte in cui prevede il requisito di partecipazione costituito della iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività di disinfestazione, che non sarebbe posseduto né dalla società aggiudicataria, né dal costituendo raggruppamento secondo classificato;
3) violazione dell’art. 41 del codice dei contratti pubblici e del paragrafo 8.2., lettera a), del bando di gara, nella parte in cui prevede la presentazione, ai fini della ammissione alla gara, di referenze bancarie rilasciate almeno da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 385 del 1993, atteso che una delle referenze bancarie presentate dalla D. S.p.A., mandataria del costituendo raggruppamento secondo classificato, sarebbe stata formulata in termini inidonei a dimostrare il possesso del requisito di affidabilità in questione;
che, in via subordinata, la società ricorrente deduce anche la violazione della disciplina in materia di verifica della anomalia delle offerte, di cui agli articoli 86 ss. del codice dei contratti pubblici, nonché la violazione del bando di gara, poiché, ad avviso della ricorrente, tale verifica sarebbe stata necessaria sulla scorta della riparametrazione delle offerte operata dalla commissione di gara, all’esito della quale emergerebbe come le offerte della aggiudicataria e del raggruppamento secondo classificato superino i limiti individuati dall’art. 86, comma 2, del codice dei contratti pubblici, per procedere doverosamente alla verifica dell’anomalia delle offerte;
che si è costituito in giudizio il Comune di Lanuvio, chiedendo preliminarmente che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di interesse in relazione alla mancata dimostrazione della c.d. prova di resistenza e di un interesse strumentale alla riedizione della gara; nel merito, conclude per rigetto del ricorso;
che si è costituita in giudizio la controinteressata C. S.p.A., concludendo per il rigetto del ricorso in ragione della sua infondatezza;
che la controinteressata propone, altresì, ricorso incidentale, impugnando la clausola del disciplinare di gara (paragrafo 8.2., lettera b) concernente il requisito del fatturato, ove interpretata nel senso fatto proprio dalla ricorrente;
che all’udienza pubblica dell’8 giugno 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato in diritto
che si può prescindere dall’esame delle questioni preliminari di rito, sollevate dal Comune resistente, in ragione della infondatezza del ricorso;
che, passando all’esame del merito, il primo motivo non è fondato, poiché l’interpretazione della clausola del disciplinare di gara sul possesso del requisito di fatturato, fatta propria da parte ricorrente (secondo la quale il fatturato pari a euro 14.000.000,00, si riferisce a ciascun anno), non può essere condivisa dal momento che produrrebbe un risultato manifestamente irragionevole e sproporzionato rispetto al corrispettivo annuale indicato nel bando di gara (pari a euro 1.695.807,19, IVA esclusa); in contrasto, tra l’altro, con quanto previsto dagli articoli 73, comma 3, e 74, comma 5, del codice dei contratti pubblici («Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2, nonché gli altri elementi e documenti necessari o utili, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto e alle finalità dell'offerta»); norme che, insieme a quelle contenute negli articoli da 41 a 45 del medesimo codice, costituiscono la base giuridica del potere di prevedere requisiti ulteriori di capacità speciale (in tal senso si veda, ex multis, T.A.R. Sardegna, sez. I, 10 aprile 2015 n. 688, ed ivi ulteriore giurisprudenza conforme, secondo cui l’amministrazione appaltante ha il potere di modulare i requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, prescrivendo livelli di capacità tecnica ed economica più elevati rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del codice dei contratti pubblici, fermo restando, come limite nell'esercizio di tale potere, il rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto da affidare a terzi); principio di proporzionalità che necessariamente deve guidare l’interprete anche nello stabilire il significato di previsioni del bando che indubbiamente presenta elementi testuali equivoci;
che, pertanto, deve essere condivisa l’interpretazione della clausola in questione, data dalla stazione appaltante;
che anche la seconda censura rivolta contro l’ammissione in gara della società  C. S.p.A. non coglie nel segno, poiché dalla documentazione versata in atti (cfr. all. 4 della produzione documentale dell’amministrazione resistente) nell’oggetto sociale risulta compresa anche l’attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, e risulta nominato anche il responsabile della gestione tecnica ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 («Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della l. 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione»);
che, dalla accertata infondatezza dei motivi diretti a escludere l’aggiudicataria, discende, conseguentemente, l’inammissibilità , per difetto di interesse, delle censure rivolte contro l’ammissione del raggruppamento secondo classificato;
che, infine, anche il motivo dedotto in via subordinata appare privo di pregio, considerato che dal disciplinare di gara non emergono disposizioni univoche nel senso divisato da parte ricorrente, per cui il Collegio non ritiene di doversi discostare dal condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui la disciplina della riparametrazione dei punteggi risponde alla finalità di garantire, in sede di concreta assegnazione dei punteggi, l'equilibrio previsto dalla lex specialis tra punteggio tecnico ed economico, e non a quella di far emergere situazioni di ipotetica anomalia dell'offerta. Pertanto, risulta corretta la scelta di effettuare la valutazione dell'anomalia sulla base del punteggio assegnato alle offerte prima della riparametrazione, che, tra l'altro, è una fase solo eventuale della procedura selettiva, essendo demandata alla stazione appaltante la valutazione sulla sua necessità e sui limiti della sua utilizzazione e ha lo scopo, differente rispetto a quello della verifica dell'anomalia, di preservare l'equilibro fra i diversi elementi - qualitativi e quantitativi- stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell'offerta (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 18 marzo 2016, n. 370; ed ivi ulteriore giurisprudenza conforme, tra cui Consiglio di Stato, Sez. III, 21 gennaio 2015, n. 205);
che il ricorso, in conclusione, deve essere integralmente respinto;
che ne deriva, altresì, l’improcedibilità del ricorso incidentale, per il sopravvenuto difetto di interesse;
che la disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Dichiara improcedibile il ricorso incidentale della controinteressata C. S.p.A. .
Condanna la A. S.p.A. al pagamento delle spese giudiziali in favore del Comune di Lanuvio e della C. S.p.A., liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento) per ciascuna parte, oltre IVA, CPA, spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritĂ amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)