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Martedì 05 Giugno 2012 21:43
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Sanità e Servizi Sociali/Assistenza pubblica e privata
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Remunerazione delle prestazioni sanitarie degli ospedali religiosi classificati
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sentenza T.A.R. Campania - Napoli n. 2405 del 23/05/2012
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Sulle ragioni per cui il regime di determinazione dei volumi e dei limiti di spesa proprio delle case di cura private provvisoriamente accreditate, non è applicabile agli enti ecclesiastici che svolgono attività ospedaliera ai sensi dell'art. 43 della Legge n. 833/1998.
1. Sanità - Servizio sanitario nazionale - Determinazione budget - Ospedali religiosi classificati equiparati ai presidi ospedalieri - Disciplina delle case di cura private - Non è applicabile - Ragioni - Conseguenze
2. Sanità - Servizio sanitario nazionale - Determinazione budget - Disciplina ex art. 8-quinquies co. 2 quater, D.Lgs. n. 502/1992 - Retroattività - IllegittimitÃ
1. Il regime di determinazione dei volumi e dei limiti di spesa proprio delle case di cura private provvisoriamente accreditate non è applicabile agli ospedali religiosi classificati, come tali assimilabili ex lege alle strutture pubbliche eroganti prestazioni di assistenza ospedaliera. Il modello negoziale contemplato dall'articolo 8-quinquies secondo comma de D.Lgs. n. 502/1992 per gli operatori pubblici ed "equiparati", ossia l'accordo, è infatti formalmente diverso da quello previsto per gli altri soggetti privati accreditati, cioè il contratto, distinzione che trova la sua ragione sostanziale nel fatto che i presidi sanitari pubblici, a differenza degli altri soggetti privati accreditati, hanno l'obbligo di rendere le prestazioni agli assistiti anche oltre il tetto preventivato, nei limiti ovviamente della loro capacità operativa determinata dall'assetto strutturale ed organizzativo. In definitiva, le strutture private, pur prestando un servizio pubblico del tutto analogo sotto ogni altro aspetto, sono vincolate ad erogare le prestazioni sanitarie richieste nell'ambito del servizio sanitario nazionale unicamente nei limiti stabiliti negozialmente (1). Inoltre, la programmazione della spesa sanitaria regionale, relativamente ai volumi delle prestazioni e dei limiti di spesa correlati non può non tenere conto della equiparazione degli ospedali classificati alle strutture ospedaliere pubbliche ed assoggettare i primi a criteri e strumenti di determinazione del tetto di spesa propri delle case di cura private. Corollario di siffatti principi è che nei confronti degli ospedali classificati non troveranno applicazione nemmeno meccanismi di contenimento della spesa, quali la R.T.U., che adottano come presupposti e parametri di calcolo i limiti di spesa ed i volumi delle prestazioni riferibili alle case di cura private, salvo che per le prestazioni che fuoriescano dall'assistenza ospedaliere e siano qualificabili tout court come ambulatoriali.
(1) Cons. Stato, sez. V, 16-3-2010 n. 1514; Cons. Stato, sez. V, 28-5-2009 n. 3263; Cons. Stato, sez. V, 22-4-2008 n. 1858; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 2-4-2007 n. 3016; T.A.R. Campania, sez. I, 18-3-2008 n. 1394; Cons. Stato, sez. V, 30-4-2003 n. 2253.
2. La novella di cui all'art. 79 co. 1-quinquies, lett. d), D.L. 25 giugno 2008 n. 112, come modificato in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2008 n. 133, che ha introdotto il comma 2-quater all'articolo 8 quinquies, D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, in cui è specificato che "Le regioni stipulano altresì accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli artt. 41 e 43 co. 2, L. 23 dicembre 1978 n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonché sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite per spese di investimento, ai sensi dell'art. 4 co. 15, L. 30 dicembre 1991 n. 412 e ss.mm.ii." non può ritenersi applicabile, ratione temporis, alla controversia che riguarda prestazioni erogate negli anni 2003-2007 (2).
(2) T.A.R. Campania, sez. I, n. 27496/2010.
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N. 2405/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 1250 Reg. Ric.
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1250 del 2009, proposto da:
Provincia Sicula CC.RR.MI.- Presidio Ospedaliero "Maria Santissima della Pietà ", in persona del legale rappresentante p.t. padre A. R., rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Chiodi, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Palepoli n. 20;
contro
- Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale della Campania quale legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Taglialatela, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, via S. Lucia, 81;
- ASL Napoli 3, non costituita;
per l'annullamento
della determinazione del Direttore Generale della Programmazione Sanitaria dell'ASL NA3 n. 2274 del 04.12.208, pubblicata sull'Albo pretorio dell'ASL NA 3 dal 04/12/2008 al 18/12/2008, avente ad oggetto la "Determinazione fatturati liquidabili Presidio Ospedaliero Maria Santissima della Pietà per prestazioni di Assistenza ospedaliera per gli anni 2003-2004-2005-2006 e 2007; delle Delibere della Giunta Regionale della Campania n. 3133 del 31.10.2003, n. 041 del 16.01.2004, n. 2105 del 19.11.2004, con le quali la Giunta Regionale fissava il fabbisogno di prestazione per la macroarea dell'assistenza ospedaliera e determinava il correlato limite di spesa messo a disposizione dell' ASL Napoli 3 rispettivamente per l'anno 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, richiamate nel preambolo della Determinazione del Direttore della Programmazione Sanitaria dell'ASL NA 3 n. 2274 del 04/12/2008;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2012 la relazione del dott. Francesco Guarracino e uditi i difensori delle parti presenti come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, esponendo che la propria struttura sanitaria denominata "S. Maria della Pietà " dell'Ordine dei CC.RR.MI., è stata riconosciuta con d.d. regionale n. 482 dell'8 luglio 2003 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 35 del 4 agosto 2003) quale presidio ospedaliero dell'ASL Napoli 3 ai sensi dell'art. 43 della legge n. 833 del 23 dicembre 1998, ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui il direttore della Programmazione sanitaria della ASL Napoli 3 ha determinato di stabilire nella somma di euro 64.790.076 il fatturato riconoscibile per il quinquennio 2003-2007 al presidio ospedaliero in questione, in relazione al fabbisogno di prestazioni ed al relativo limite di spesa fissato dalla programmazione regionale alla ASL Napoli 3 per la macroarea assistenza ospedaliera.
Con un unico complesso motivo di impugnazione, la ricorrente deduce ragioni di inapplicabilità agli ospedali religiosi classificati, come tali assimilabili ex lege alle strutture pubbliche eroganti prestazioni di assistenza ospedaliera, del regime di determinazione dei volumi e dei limiti di spesa proprio delle case di cura private provvisoriamente accreditate, già oggetto di pronunce giurisprudenziali in termini (TAR Campania Napoli, sez. I, 2 aprile 2007, n. 3016; C.d.S., sez. V, 22 gennaio 2008, n. 1858), oltre che l'illegittima retroattività degli atti impugnati, lesivi delle legittime aspettative della ricorrente rispetto ai tetti di spesa per gli anni 2003 - 2007.
Ha resistito in giudizio la regione Campania, che ha eccepito in limine il difetto di giurisdizione e sostenuto, nel merito, che alla luce del complessivo quadro normativo la classificazione dell'ospedale ed il suo inserimento nel piano ospedaliero regionale non sono elementi sufficienti ad includerli tra le strutture pubbliche, con conseguente esonero dall'assoggettamento ai tetti di spesa e ai meccanismo di contenimento della spesa quale la RTU, invocando all'uopo anche che l'art. 1, comma 18, del d.lgs. 502/92 avrebbe espressamente assoggettato anche le strutture equiparate al rispetto dei tetti di spesa.
Con atto depositato il 19 gennaio 2012 si è costituita in giudizio la Casa di Cura S. Maria della Pietà della Provincia Sicula CC.RR.M.I. di Casoria riportandosi al ricorso introduttivo e chiedendone l'accoglimento, senza tuttavia chiarire il titolo di tale costituzione.
Alla pubblica udienza del 9 maggio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
Deve preliminarmente respingersi la eccezione di difetto di giurisdizione, poiché si verte dell'esercizio del potere autoritativo di programmazione della spesa sanitaria.
Nel merito, il ricorso deve essere accolto in base al consolidato orientamento della Sezione in argomento, che ha trovato avallo nella giurisprudenza del giudice di appello.
Come in altra occasione osservato (TAR Campania Napoli, sez. I, 15 dicembre 2010, n. 27496), l'art. 1 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 stabiliva che l'assistenza ospedaliera pubblica era svolta esclusivamente dagli enti ospedalieri (comma 1), ai quali tuttavia si affiancano gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico (comma 2), dalle cliniche ed dagli istituti universitari di ricovero e cura per quanto riguarda l'attività assistenziale (comma 3), dalle case di cura private e dalle fondazioni e associazioni che ottengano il riconoscimento come enti pubblici ospedalieri (commi 2 e 4), nonché dagli enti e istituti di natura ecclesiastica civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera (commi 5 e 6). Questi ultimi, secondo quanto stabilito dall'ultimo comma della disposizione in questione, ove in possesso dei requisiti prescritti, senza ottenere il conferimento di soggetto pubblico, potevano tuttavia ottenere che i loro ospedali fossero classificati in una delle categorie di cui agli articoli 20 e ss. anche ai fini dell'applicazione della normativa in tema di programmazione ospedaliera che ai sensi dell'art. 26 faceva riferimento ad un'attività generale di tipo organizzativo e finanziario relativa ai servizi ospedalieri.
In seguito, l'art. 41 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 nel lasciare immutato, salva la disciplina sulla vigilanza, il regime giuridico-amministrativo di tali strutture prevedeva che i rapporti con le USL fossero regolati da apposite convenzioni in conformità ad uno schema tipo approvato con D.P.C.M. del 18/7/1985 che ne definiva specificamente il ruolo per quanto riguarda l'assimilazione al sistema pubblico relativamente al regime delle ammissioni e dismissioni dei pazienti ed agli obblighi nel caso di interruzione per qualsiasi causa dei servizi essenziali.
L'ultimo comma dell'art 41 stabiliva che le Regioni, nell'assicurare la dotazione finanziaria alle unità sanitarie locali, dovessero tener conto di tali convenzioni.
Il d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 di riordino della disciplina in materia sanitaria, all'art. 4 comma 12 fa riferimento agli ospedali classificati di cui all'art. 41 della legge del 1978 conservandone la tipicità e stabilendo che l'apporto di tali presidi al Servizio Sanitario Nazionale è regolamentato con le stesse modalità previste per gli ospedali pubblici, ai quali i classificati vengono "equiparati" dall'art. 1, comma 18, dello stesso testo legislativo, per quanto riguarda le prestazioni ospedaliere.
Con riferimento a tale profilo l'art. 8-quinquies, secondo comma del citato decreto prevede che "la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale... (indicando, tra l'altro) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologie e per modalità di assistenza... (nonché) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari...".
A tal proposito, è stato già ritenuto (Consiglio di Stato V Sezione 16 marzo 2010 n. 1514; Consiglio di Stato V Sezione 28 maggio 2009 n. 3263; Consiglio di Stato V Sezione 22 aprile 2008 n. 1858; TAR Campania Napoli, I Sezione, 2 aprile 2007 n. 3016; TAR Campania I Sezione 18 marzo 2008 n. 1394) che il modello negoziale contemplato per gli operatori pubblici ed "equiparati", ossia l'accordo, è formalmente diverso da quello previsto per gli altri soggetti privati accreditati, cioè il contratto, distinzione che trova la sua ragione sostanziale nel fatto che "i presidi sanitari pubblici, a differenza degli altri soggetti privati accreditati, hanno l'obbligo di rendere le prestazioni agli assistiti anche oltre il tetto preventivato, nei limiti ovviamente della loro capacità operativa determinata dall'assetto strutturale ed organizzativo. In definitiva, le strutture private, pur prestando un servizio pubblico del tutto analogo sotto ogni altro aspetto, sono vincolate ad erogare le prestazioni sanitarie richieste nell'ambito del servizio sanitario nazionale unicamente nei limiti stabiliti negozialmente" (Consiglio di Stato, V Sezione, 30.4.2003, n. 2253).
Vero è che, come osservato dalla Regione nella sua memoria difensiva, l'articolo 79, comma 1-quinquies, lettera d), del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato in sede di conversione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto il comma 2-quater all'articolo 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, in cui è specificato che "Le regioni stipulano altresì accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonché sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite per spese di investimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni".
Tuttavia la novella legislativa, intervenuta nel 2008, non può ritenersi applicabile, ratione temporis, alla controversia in esame, che riguarda prestazioni erogate negli anni 2003-2007 (cfr. TAR Campania sez. I n. 27496/10 cit.).
Di conseguenza, esiste un diverso regime operativo tra strutture ospedaliere - siano esse pubbliche o private equiparate - e soggetti provvisoriamente accreditati per l'erogazione di prestazioni sanitarie, solo questi ultimi essendo con ogni probabilità attratti nella logica di mercato voluta della riforma sanitaria del 1992, principio che, senza eccedere i limiti espositivi della presente decisione, trova comunque indubbi compromessi proprio nell'esigenza costituzionale di tutela della salute pubblica, oltre che in costanti limitazioni finanziarie in termini di contenimento della spesa.
Inoltre, la programmazione della spesa sanitaria regionale, relativamente ai volumi delle prestazioni e dei limiti di spesa correlati non può non tenere della equiparazione degli ospedali classificati alle strutture ospedaliere pubbliche ed assoggettare i primi a criteri e strumenti di determinazione del tetto di spesa propri delle case di cura private.
Corollario di siffatti principi è che nei confronti degli ospedali classificati non troveranno applicazione nemmeno meccanismi di contenimento della spesa, quali la R.T.U., che adottano come presupposti e parametri di calcolo i limiti di spesa ed i volumi delle prestazioni riferibili alle case di cura private, salvo che per le prestazioni che fuoriescano dall'assistenza ospedaliere e siano qualificabili tout court come ambulatoriali.
Per tali ragioni il ricorso è fondato ed in quanto tale deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento dirigenziale impugnato.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 1250/09), lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento dirigenziale impugnato.
Condanna la Regione Campania e la ASL Napoli 3, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida nella somma complessiva di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Â
IL PRESIDENTE F.F.
Fabio Donadono
L'ESTENSORE
Francesco Guarracino
IL PRIMO REFERENDARIO
Michele Buonauro
Â
Depositata in Segreteria il 23 maggio 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)