Mercoledì 20 Luglio 2016 09:52 |
Sanità e Servizi Sociali/Sanità |
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Diritto alla contrattualizzazione a seguito dell’accreditamento istituzionale |
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Sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 1915 del 18/07/2016 |
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Il TAR Catania, con la sentenza n. 01915/2016 del 18/07/2016, si è espresso nuovamente circa l’obbligatorietà da parte della Pubblica amministrazione a riconoscere l’accreditamento delle strutture sanitarie private che ne abbiano i requisiti e circa l’obbligatorietà alla contrattualizzazione derivante dalla sussistenza dell’accreditamento.
Sotto il primo profilo il TAR ha ribadito che l’accreditamento delle strutture sanitarie private è subordinato all’esito dell’attività di ricognizione del fabbisogno assistenziale e della programmazione sanitaria regionale.
Sicchè se la Regione riconosce l’accreditamento istituzionale di una struttura sanitaria privata che ne ha formulato espressa richiesta, ciò significa che è stato già valutato il fabbisogno assistenziale “inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un’efficace competizione tra le strutture accreditate” .
I limiti alla concessione dell’accreditamento istituzionale vengono posti al fine di contemperare da un lato il diritto delle nuove strutture ad accedere all’accreditamento per poi essere contrattualizzate con il SSN e dall’altro a tenere conto dei limiti imposti dal fabbisogno assistenziale e della tutela in favore di quelle strutture, già accreditate, che hanno investito ingenti capitali per adeguarsi agli standards imposti dal regime dell’accreditamento. Tale limitazione “risponde ad una logica concorrenziale che non può trovare pura applicazione al terzo settore, non solo per le pecuriali esigenze di contenimento della spesa pubblica, ma per la tendenziale rigidità delle strutture accreditate, poste che molte di esse, all’atto dell’istituzione del regime di accreditamento, dovettero affrontare spese ingenti, con oneri finanziari ancora in corso di ammortamento, a fronte della previsione di poter svolgere attività e forme di ricoveri collegati alla piena utilizzazione della capacità operativa”.
La sentenza richiama altresì il principio espresso dalla sentenza Corte Costituzionale n. 361 del 7 novembre 2008 secondo la quale l’ingresso di nuovi operatori privati, in possesso dei requisiti per l’accreditamento, non può essere bloccato a tempo indeterminato.
Sotto il profilo relativo al diritto alla contrattualizzazione, successiva all’ottenimento dell’accreditamento istituzionale, la sentenza ritiene che tali operatori devono essere messi in condizione di parità con le strutture già contrattualizzate.
Essa richiama il principio espresso dalla decisione del Consiglio di Stato n. 4574/2013 secondo la quale “la Regione non può rivolgersi a tempo indefinito, solo ai soggetti che per primi hanno avuto accesso al mercato, infatti fermo restando il tetto di spesa massimo, la ripartizione del budget tra i soggetti accreditati dovrebbe essere operata in base ad appositi criteri idonei a garantire condizioni di parità tra i soggetti”.
Nel caso in esame la sentenza del TAR conclude affermando che “poiché la ricorrente risulta accreditata, ma non titolare di rapporti contrattuali, deve, in linea di principio, essere dichiarata fondata la sua pretesa ad ottenere un trattamento paritario con quello degli altri soggetti accreditati, ai fini della conclusione di un accordo contrattuale”.
Avv. Rosario Calanni Fraccono
Avv. Maria Patti