Lunedì 12 Dicembre 2011 15:32
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Normativa/Nazionale

Aiuti per l'accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole e alimentari

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Decreto n. 206 del 11/03/2011

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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 marzo 2011, n. 206

Regolamento recante regime di aiuti per favorire l'accesso al mercato
dei capitali alle imprese agricole e alimentari. (11G0248), in G.U.R.I. del 9 dicembre 2011, n. 286

 
 
 
     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 
 
                           di concerto con
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
  Visto l'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del  31
dicembre 2002, n. 305;
  Visto il decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  recante
«Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di   intermediazione
finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo  1998,
n. 71, supplemento ordinario;
  Visto l'articolo 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2004, n.  311
recante "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)";
  Visto il D.M. 22 giugno 2004, n. 182, Regolamento recante regime di
aiuti, per favorire l'accesso al mercato dei  capitali  alle  imprese
agricole ed agroalimentari, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
22 luglio 2004, n. 170;
  Visto l'articolo 3, comma 4,  del  decreto  legislativo  27  maggio
2005, n. 100 con il quale sono stati estesi al settore della pesca  e
dell'acquacoltura gli interventi previsti dall'articolo  66  comma  3
della citata legge n. 289/ 2002;
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  recante
«Orientamento e  modernizzazione  del  settore  agricolo»  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2001, n. 137;
  Visti gli "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato destinati a
promuovere gli investimenti in capitale di rischio  nelle  piccole  e
medie imprese" 2006/C 194/02;
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400;
  Vista la Decisione della Commissione  europea  C(2010)7917  del  11
novembre 2010, con la quale il regime di aiuti n.  136/2010  relativo
al  capitale  di   rischio   a   favore   delle   PMI   nei   settori
dell'agricoltura, della pesca e della produzione alimentare e'  stato
ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi  dell'art.  107,
paragrafo 3, lettera c), del TFUE;
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3654/2011, espresso dalla
Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  13
gennaio 2011;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con lettera n. 2103 del 7 marzo 2011;
 
                               Adotta
 
 
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1
 
 
                             Definizioni
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  si  applicano  le   seguenti
definizioni:
    1) per  «capitale  proprio»  (equity)  si  intende  la  quota  di
partecipazione in un'impresa, rappresentata dalle azioni  emesse  per
gli investitori;
    2) per «quasi-equity» si intendono quegli strumenti finanziari il
cui rendimento per colui che li detiene si  basa  principalmente  sui
profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria  e  che  non  sono
garantiti in caso di cattivo andamento delle imprese;
    3) per «private equity» (in contrapposizione a public equity)  si
intende l'investimento nel capitale  proprio  o  in  quasi-equity  di
societa' non quotate in borsa, compreso il venture capital;
    4) per «seed capital» si intende il  finanziamento,  prima  della
fase start-up,  concesso  per  studiare,  valutare  e  sviluppare  un
progetto iniziale;
    5) per «start-up capital» si intende il finanziamento concesso  a
imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a
livello commerciale e non stanno ancora generando  profitto,  per  lo
sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale;
    6) per «capitale di espansione» (expansion capital) si intende il
finanziamento concesso per la crescita e l'espansione di una societa'
che puo' o meno andare in  pari  o  produrre  utile,  allo  scopo  di
aumentare la capacita' produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato
o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo.

       
     
                               Art. 2
 
 
                              Finalita'
 
  1. Il «Fondo di investimento  nel  capitale  di  rischio»,  di  cui
all'articolo 1, comma 1, del D.M. 22 giugno 2004, n. 182, di  seguito
denominato  Fondo,  e'  gestito  in  conformita'  agli   Orientamenti
Comunitari  sugli  aiuti  di  Stato  destinati   a   promuovere   gli
investimenti in capitale di rischio nelle piccole  e  medie  imprese"
2006/C 194/02.
  2. Il Fondo ha lo scopo di supportare i programmi  di  investimento
di  piccole  e  medie  imprese  operanti  nei  settori  indicati  nel
successivo  art.  4  del  presente  decreto,   con   l'obiettivo   di
promuoverne la nascita e lo sviluppo, e di favorire la  creazione  di
nuova  occupazione,  attraverso  operazioni  finanziarie  finalizzate
all'espansione dei mercati di capitale di rischio.
  3.  Il  Fondo  effettua  operazioni  finanziarie  in  imprese   che
presentano  un  quadro  finanziario  sano,  un  business   plan   con
potenzialita' di crescita, adeguati  profili  di  rischio/rendimento,
management e personale impegnato con provata esperienza  e  capacita'
operative.
  4. Il Fondo non puo' effettuare operazioni finanziarie  finalizzate
al consolidamento di passivita' onerose, nonche' quelle a  favore  di
imprese in difficolta' finanziaria come  definite  dalla  Commissione
europea (Comunicazione 2004/C 244/02).

       
     
                               Art. 3
 
 
                       Natura dell'intervento
 
  1. Le operazioni finanziarie effettuate dal Fondo possono essere di
natura diretta ed indiretta.
  2. Le operazioni finanziarie dirette consistono in:
    a) assunzioni di partecipazione minoritarie;
    b) prestiti partecipativi.
  3. Le operazioni finanziarie indirette consistono nell'acquisizione
di quote di partecipazione minoritarie di  altri  fondi  privati  che
investono nel capitale di rischio delle imprese di cui al  successivo
articolo 4.
  4. Secondo quanto previsto dal capitolo 4.3.2. degli  "Orientamenti
Comunitari  sugli  aiuti  di  Stato  destinati   a   promuovere   gli
investimenti in capitale di rischio nelle piccole  e  medie  imprese"
2006/C 194/02, l'intervento del Fondo  e'  limitato  a  fornire  seed
capital, start-up capital e/o capitale di espansione alle  piccole  e
medie imprese  ubicate  nelle  zone  assistite  ovvero  alle  piccole
imprese ubicate in zone non assistite. Per le medie  imprese  ubicate
in zone non assistite, l'intervento del Fondo  si  limita  a  fornire
seed capital e/o start-up capital, e non capitale di espansione.

       
     
                               Art. 4
 
 
                        Soggetti beneficiari
 
  1. Sono beneficiari delle operazioni finanziarie dirette le piccole
e medie imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare, e  nel
settore della pesca e dell'acquacoltura.
  2. Sono beneficiari delle operazioni finanziarie indirette i  fondi
privati che investono nel capitale di rischio delle imprese di cui al
comma 1.
  3. Per accedere agli interventi del Fondo, le imprese sono tenute a
presentare  un  piano  di  investimento  che  illustri   in   maniera
dettagliata il mercato di riferimento, i  prodotti,  l'andamento  dei
costi, dei ricavi e dei profitti ed ogni altro elemento utile ai fini
della preventiva valutazione della redditivita' dell'investimento.

       
     
                               Art. 5
 
 
 Condizioni e limiti delle operazioni finanziarie dirette del Fondo
 
  1. La partecipazione diretta del Fondo al  capitale  sociale  delle
imprese beneficiarie avviene come socio di minoranza.  Le  assunzioni
di partecipazioni possono avvenire tramite  sottoscrizione  di  nuove
quote o azioni del capitale sociale delle imprese beneficiarie.
  2. Il Fondo partecipa alla  ripartizione  agli  utili  fino  ad  un
rendimento delle partecipazioni pari  al  tasso  Interest  Rate  Swap
(IRS) a cinque anni aumentato di 200 punti base.
  3. L'uscita dal capitale sociale  dell'impresa  beneficiaria  della
partecipazione avviene tramite la vendita, a condizioni  di  mercato,
delle azioni o quote di capitale agli altri partecipanti il capitale,
ad investitori terzi, a fornitori,  alla  stessa  impresa  o  tramite
Offerta Iniziale a Pubblico (IPO).
  4. Il prestito partecipativo, di durata sette anni di cui due  anni
di preammortamento, e' erogato in unica soluzione  ed  e'  rimborsato
con rate semestrali. Il tasso applicato ai prestiti partecipativi  e'
determinato in funzione del rating dell'impresa e comunque non potra'
superare il tasso base calcolato  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dalla Comunicazione della Commissione  relativa  alla  revisione  del
metodo di fissazione dei tassi di riferimento  e  di  attualizzazione
(2008/C 14/02) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della  Comunita'
Europea, vigente al momento della  deliberazione,  aumentato  di  400
punti base.
  5. Il Fondo non puo' effettuare piu' di una operazione  finanziaria
diretta nella stessa impresa e l'ammontare massimo  delle  operazioni
finanziarie dirette non puo' superare l'importo  complessivo  di  1,5
milioni di euro per impresa destinataria  su  un  periodo  di  dodici
mesi.
  6. Il Fondo non effettuera'  operazioni  finanziarie,  qualora  non
intervenga anche un investitore privato nella medesima impresa con un
apporto di capitali almeno pari al  30%  delle  effettive  necessita'
dell'impresa, nel caso di imprese  residenti  nelle  regioni  di  cui
all'articolo 87[3](a)(c) del Trattato CE, e al 50% nelle altre zone.

       
     
                               Art. 6
 
 
     Condizioni delle operazioni finanziarie indirette del Fondo
 
  1. Le  assunzioni  di  partecipazioni  indirette  possono  avvenire
tramite sottoscrizione, a condizioni di mercato,  di  nuove  quote  o
azioni minoritarie di fondi privati che  effettuano  investimenti  in
favore delle imprese indicate nell'articolo 4 del presente decreto. I
predetti fondi privati sono scelti attraverso una procedura  di  gara
pubblica aperta e trasparente.
  2. Nel caso delle assunzioni di partecipazioni indirette,  l'uscita
del Fondo avviene tramite la vendita, a condizioni di mercato,  delle
azioni o quote di capitale agli altri  partecipanti,  ad  investitori
terzi o tramite Offerta Iniziale a Pubblico (IPO).

       
     
                               Art. 7
 
 
           Gestione del Fondo secondo criteri commerciali
 
  1. Il gestore  del  Fondo  applichera'  le  migliori  prassi  e  la
vigilanza regolamentare nella gestione delle  risorse  e  provvedera'
alla costituzione di un Comitato  Consultivo  degli  investitori,  al
fine di garantire  anche  la  presenza  di  investitori  privati  nel
processo decisionale.
  2.  Nelle  operazioni  finanziarie  indirette,  la  gestione  delle
risorse sara' assicurata anche attraverso un accordo tra il gestore e
i fondi privati  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  finalizzato  a
stabilire gli obiettivi, il calendario proposto per gli  investimenti
nonche' la remunerazione del gestore in base ai  risultati  economici
dei fondi.

       
     
                               Art. 8
 
 
                         Disposizioni finali
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo
1, comma 1, del decreto interministeriale 22 giugno 2004, n.  182  e'
modificato come segue:
    -  il  periodo  "...in  conformita'  alla   comunicazione   della
Commissione della Comunita' Europea 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001"
e' sostituito con "in conformita' agli Orientamenti comunitari  sugli
aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di
rischio nelle piccole e medie imprese 2006/C 194/02";
  2. Dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
abrogati i seguenti articoli del decreto interministeriale 22  giugno
2004, n. 182:
    - articolo 1, commi 2, 3 e 4;
    - articolo 2;
    - articolo 3;
    - articolo 4.
  3. Il presente decreto e' pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 11 marzo 2011
 
                                 Il Ministro delle politiche agricole
                                         alimentari e forestali      
                                                Galan                
 
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
        Tremonti
 
Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2011
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 5, foglio n. 169


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