Venerdì 22 Luglio 2016 09:28 |
Diritto Civile e Diritto Commerciale/Normativa |
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Parere della Sezione Consultiva per gli atti normativi Consiglio di Stato n. 1695 del 21/07/2016 |
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La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato - col parere n.1695 del 21 luglio 2016, qui segnalato - si è pronunciata sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante “Disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76.”, approvato dal Consiglio dei Ministri per dare attuazione al citato comma 34 dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, là dove si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, ossia entro il 5 luglio 2016, siano stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti nel citato comma 28, lettera a).
Nel parere segnalato, la Sezione Consultiva ha svolto una compiuta disamina del quadro normativo di riferimento, anche sotto il profilo teleologico, affrontando altresì le problematiche connesse con la questione della c.d. "obiezione di coscienza" e procedendo infine all'esame dei singoli articoli del testo dello schema di decreto trasmesso.
Avvocato Valentina Magnano S.Lio